Ai sensi degli artt. 50 e 16, rispettivamente, dei CCNL 8/12/2007 per i quadri direttivi e le aree professionali e 10/01/2008 per i dirigenti ai lavoratori spetta, annualmente, un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente alle giornate che – già indicate come festività dagli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 – non sono più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali.
Detti permessi spettano purché le ex festività in argomento ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato – secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo – e nel caso in cui il dipendente stesso abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Ciò premesso, si segnala di seguito la cadenza settimanale delle giornate in oggetto per l’anno 2009:
19 marzo: San Giuseppe (giovedì)
21 maggio: Ascensione (giovedì)
11 giugno: Corpus Domini (giovedì)
29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (lunedì) festivo per la piazza di Roma
4 novembre: Unità Nazionale (mercoledì)
Pertanto, il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è:
4, per la piazza di Roma;
5, per tutte le altre piazze.
Tali permessi, se non utilizzati nell’arco del predetto periodo, verranno liquidati in ragione di 1/360 della retribuzione annua, per ogni giornata, entro il mese di febbraio 2010, fatti salvi eventuali accordi sindacali interni.
In merito alle festività di cui all'art. 48 CCNL 08/12/2007, nel 2009 nessuna festività civile coincide con la domenica. Pertanto, non si ha diritto a nessun permesso retribuito né, in alternativa, al riconoscimento di un compenso aggiuntivo.