Ai sensi delle previsioni contrattuali vigenti (artt. 50 e 16, rispettivamente, dei CCNL 8/12/2007 per i quadri direttivi e le aree professionali e 10/01/2008 per i dirigenti) ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente alle giornate che – già indicate come festività dagli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 – non sono più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali.
Detti permessi spettano purché le ex festività in argomento ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato – secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo – e nel caso in cui il dipendente stesso abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Ciò premesso, si segnala di seguito la cadenza settimanale delle giornate in oggetto per l’anno 2011:
Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì, escludendo la festività nazionale del 2 giugno coincidente con l’ Ascensione, è quindi pari a:
- 2, per il Comune di Roma;
- 3, per tutti gli altri Comuni.
Tali permessi, se non utilizzati nell’arco del periodo che va dal 16 gennaio al 14 dicembre 2011, verranno liquidati in ragione di 1/360 della retribuzione annua, per ogni giornata, entro il mese di febbraio 2012, fatti salvi eventuali accordi sindacali interni. Ricordiamo che in Findomestic, per effetto dell'art. 9 del CIA, i permessi per festività soppresse, possono essere fruiti nell'arco di tutto l'anno.
Dal 4° comma dell’art. 48 CCNL si evince che: “In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio”.
Facciamo quindi presente che nel corso dell’anno 2011, il giorno 1° maggio cadrà di domenica pertanto ai Lavoratori spetterà, in alternativa, un giorno di riposo o l’equivalente di 1/360 della retribuzione annua.
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